Nascita - Comune di Castegnato

IL COMUNE | Uffici Comunali | Anagrafe e servizi demografici | Nascita - Comune di Castegnato

Dichiarazione di nascita

Le nascite avvenute sul territorio italiano devono essere registrate all'Ufficio di Stato Civile, il quale provvede a trasmettere la comunicazione al Comune di residenza dei genitori, o in caso di residenze diverse, a quello della madre.

La dichiarazione è l'adempimento che prelude alla formazione dell'atto per l'iscrizione della nascita nel registro di stato civile.

Nella dichiarazione deve essere indicato il nome scelto per il nascituro. Con la registrazione della nascita l'individuo assume la propria identità personale ed acquista la capacità di essere titolare attivo e passivo di diritti.

 

Dove e quando dichiarare la nascita

 

  • entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita. Sarà direttamente la Direzione Ospedaliera ad inviare al comune di residenza (dei genitori o della madre) la dichiarazione di nascita per la successiva registrazione
  • entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza. 

Qualora la dichiarazione di nascita venga fatta dopo 10 giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato civile può accoglierla se vengono indicate le ragioni del ritardo.

 

La dichiarazione di nascita può essere resa presso:

 

  • Direzione Sanitaria dell'Ospedale e della Casa di Cura Privata in cui è avvenuta la nascita
  • Comune in cui è avvenuto il parto
  • Comune di residenza dei genitori
  • Comune di residenza della madre se il padre risiede in altro Comune
  • Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica - residenza - del bambino sarà effettuata nel Comune ove risiede la madre)

 

Chi effettua la dichiarazione

 

  • uno od entrambi i genitori (i genitori non uniti fra di loro in matrimonio e che desiderino provvedere al riconoscimento devono sottoscrivere entrambi la dichiarazione);
  • un procuratore speciale;
  • medico od ostetrica che hanno assistito al parto di figlio naturale non riconosciuto od altra persona. In questi casi deve essere rispettata l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

 

Cosa devo presentare

 

  • attestazione di nascita, rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto;
  • documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (per gli stranieri passaporto/documento per l'espatrio rilasciato dal paese di appartenenza).

 

Gli adempimenti richiesti ai genitori

 

  • compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di nascita;

  • per gli stranieri compilazione e sottoscrizione della dichiarazione inerente l'attribuzione del cognome e della cittadinanza secondo la legislazione del proprio paese;

  • i genitori stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.

 

Codice Fiscale

 E' rilasciato tramite l'Ufficio Anagrafe a seguito della denuncia di nascita.

 

Tessera  Sanitaria

Il genitore provvedere alla scelta del pediatra recandosi all'Ufficio Scelta/revoca medico di famiglia all'ASL di Gussago  clicca sul link "Sedi e modalità di accesso"  La nuova Carta regionale dei Servizi CRS, sostituisce il vecchio tesserino del Codice Fiscale.

 

Dove rivolgersi e quando

Servizio di Stato Civile del Comune di Castegnato 

Via P. Trebeschi n. 8 - Castegnato - tel. 030 2146820-843 - fax  030 2147098

pec: protocollo@pec.comune.castegnato.bs.it

Orario al pubblico:


Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30

Lunedì dalle 15.00 alle 19.00

 

Scarica qui la tua modulistica:

 DICHIARAZIONE DI NASCITA ITALIANO NATO NEL MATRIMONIO

 DICHIARAZIONE DI NASCITA ITALIANO NATO FUORI DAL MATRIMONIO

 DICHIARAZIONE DI NASCITA STRANIERO NATO NEL MATRIMONIO

 DICHIARAZIONE DI NASCITA STRANIERO NATO FUORI DAL MATRIMONIO

 DICHIARAZIONE DI ATTRIBUZIONE GENERALITA' CITTADINO STRANIERO  

 

Notizie utili

  • E' garantita alle donne
    che lo desiderino, la possibilità di partorire nelle strutture sanitarie pubbliche mantenendo l'anonimato, e senza quindi alcun obbligo di riconoscimento del figlio.

      In questo caso la dichiarazione di nascita è effettuata dal medico/ostetrica che ha assistito al parto rispettando la volontà della madre di non essere nominata ed il neonato verrà affidato ai servizi sociali per essere avviato all'adozione.

 

Attribuizione del nome

  • Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici anche separati, per un massimo di tre.
  • Per i nati dopo il 1° gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti/certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi o, comunque solo i prenomi che precedono la virgola.
  • Per i nati precedentemente, i prenomi composti da più elementi sono integralmente riportati nei documenti e atti ufficiali e nelle certificazioni, senza possibilità di abbreviazione.
  • E' vietata l'attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.
  • I nomi stranieri devono essere espressi con le lettere dell'alfabeto italiano esteso a J, K, X, Y e W e - ove possibile - anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine.
  • Nell'attribuzione del cognome, ai figli nati in Italia di cittadini stranieri, deve osservarsi la normativa del paese di appartenenza; il middle name previsto dalla normativa filippina viene omesso.

Attribuizione del Cognome

Nella Gazzetta Ufficiale, 1a serie speciale “Corte Costituzionale”, n. 22 del 1° giugno 2022, è stata, infatti, pubblicata la sentenza 27 aprile – 31 maggio 2022, n. 131, le cui disposizioni sono pertanto applicabili a far data dal 2 giugno 2022.

La Corte ha stabilito che il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi del genitori, nell'ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano il cognome di uno dei due. Di conseguenza, l'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il congome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso. Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte Costituzionale nella stessa sentenza, ha precisto che si rendi necessario l'intervento del giudice, sull'ordinamento giurdidico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli.

 

I figli:un unico status

  • dal 1° gennaio 2013, la legge ha modificato le disposizioni in materia di riconoscimento dei figli, ed ha modificato l'ordinamento dello Stato Civile per quanto riguarda la disciplina del nome, con lo scopo di eliminare ogni diseguaglianza tra figli naturali e figli legittimi.
  • I figli possono essere definiti come figli di genitori uniti da matrimonio o il caso contrario.
  • Quando i genitori sono uniti tra di loro dal vincolo matrimoniale, la dichiarazione di nascita effettuata da uno di essi equivale a riconoscimento del figlio da parte di entrambi.
  • Il genitore che intende effettuare il riconoscimento di un figlio, che non è nato all'interno del matrimonio, può farlo sia al momento della dichiarazione di nascita, che in un momento successivo o precedente.
  • Gli stranieri dovranno produrre un documento dell'Autorità Consolare del paese di appartenenza dal quale risulti che il riconoscimento del figlio nato in Italia, al di fuori del matrimonio, non è contrario alla legislazione del paese di origine.
  • I genitori non legati tra loro da vincolo matrimoniale, non devono essere tra loro parenti od affini nei gradi che non permetterebbero il riconoscimento.
  • Per poter riconoscere un figlio è necessario aver compiuto 14 anni -  con autorizzazione del Tribunale (L. 219/2012).
  • I figli di età superiore ai 14 anni devono prestare il loro assenso al riconoscimento.
  • Fino al compimento dei 14 anni d'età del figlio, il riconoscimento non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Codice Civile art. 231 e seguenti
  • Legge n. 218 del 31.05.1995: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 03/11/2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge n. 127/1997
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - art.16.
  • DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154
  • Legge, 10/12/2012 n° 219, G.U. 17/12/2012
  • “Corte Costituzionale”, n. 22 del 1° giugno 2022, è stata, infatti, pubblicata la sentenza 27 aprile – 31 maggio 2022, n. 131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 
Aggiornato il