Documenti di identità e di riconoscimento
In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2 del DPR 445/2000.
Sono equipollenti alla carta di identità:
- il passaporto
- la patente di guida
- la patente nautica
- il libretto di pensione
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- il porto d'armi
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.