Matrimonio - Comune di Castegnato

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Pubblicazioni di matrimonio

La pubblicazione di matrimonio è il procedimento con il quale l'Ufficiale di Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio. L'affissione all'albo pretorio vale come pubblicità-notizia ai fini di eventuali opposizioni.
La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche nel caso di matrimonio religioso, ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

Nel procedimento anzidetto si possono distinguere tre fasi:

  1. Avvio della pratica di matrimonio: inizia con la richiesta della pubblicazione, effettuata da entrambi gli sposi che devono presentarsi personalmente all'Ufficio di Stato Civile. In tale sede verranno rese le dichiarazioni e firmato l'apposito "processo verbale". Qualora gli sposi intendano contrarre matrimonio religioso, devono essere muniti della richiesta del Parroco.
    Non è richiesta la presenza di testimoni.
    ATTENZIONE! Per tale fase del procedimento è opportuno contattatare l’Ufficio di Stato Civile per fissare un appuntamento
  2. Istruttoria: durante questa fase l'ufficiale di stato civile acquisisce d'ufficio la documentazione necessaria a comprovare l'esattezza dei dati dichiarati utili alla celebrazione, presso i Comuni di nascita e residenza.
  3. Esposizione delle pubblicazioni: completata l'acquisizione della documentazione necessaria, l'Ufficiale di Stato Civile provvede all'esposizione delle pubblicazioni all'Albo Pretorio, e/o a richiedere analoga esposizione al Comune di residenza dell'altro sposo, se diverso da Castegnato.

Le pubblicazioni devono rimanere affisse all'Albo Pretorio per almeno otto giorni interi.
Nel caso di matrimonio religioso i futuri sposi, trascorsi i termini di legge, ritireranno il nulla osta alla celebrazione, per la consegna al Parroco o al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in Comune diverso da quello di residenza degli sposi, dovrà essere richiesta apposita delega.

TERMINI 

Il matrimonio deve essere celebrato entri i sei mesi (180 giorni) successivi alla pubblicazione in qualsiasi Comune italiano.

REQUISITI

Maggiore età.
I minori devono essere in possesso dell'autorizzazione del Tribunale per i minorenni. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  • Nel caso di matrimonio civile: richiesta di pubblicazione da parte dei due futuri sposi;
  • Nel caso di matrimonio religioso: richiesta di pubblicazione da parte del parroco o del ministro di culto;
  • Nel caso di straniero che vuole sposarsi in Italia: nulla osta al matrimonio previsto dall'art. 116 del Codice Civile,  rilasciato dall'autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del paese di provenienza.

Qui sotto troverete tutte le indicazioni in base alle vostre necessità.

CONTRIBUZIONE

L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo:

1 marca da bollo da € 16.00 se entrambi i nubendi sono residenti nel comune di Castegnato

2 marche da bollo da € 16.00 se uno dei nubendi non è residente in Castegnato

Un'ulteriore marca da bollo da € 16.00 se gli sposi intendono celebrare matrimonio civile o culti acattolici fuori da questo Comune

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il certificato di eseguite pubblicazioni/nulla osta al matrimonio religioso può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo al compiuto termine di otto giorni della pubblicazione.

Dove rivolgersi e quando

Servizio di Stato Civile del Comune di Castegnato 

Via P. Trebeschi n. 8 - Castegnato - tel. 030 2146820-843 - fax  030 2147098

pec: protocollo@pec.comune.castegnato.bs.it

Orario al pubblico:

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30

Lunedì dalle ore 15.00 alle 19.00

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127
  • Codice Civile artt. 84 e seguenti

 

 

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE

I matrimoni vengono celebrati dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio comunale, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali delegati.

Gli sposi devono presentarsi con due testimoni maggiorenni, anche parenti degli sposi, muniti di valido documento d'identità.

I riti civili si svolgono nelle seguenti sale all’interno della Casa Comunale (Sala Giunta o Sala Consigliare) secondo le disponibilità  o le esigenze dei futuri sposi

Regolamento celebrazioni matrimoni civili

REQUISITI

Compimento delle pubblicazioni senza opposizione.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Se entrambi gli sposi sono residenti fuori Castegnato, deve essere presentata la delega rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile che ha effettuato le pubblicazioni.

Per il matrimonio in imminente pericolo di vita, deve essere presentato il certificato medico che attesti l'imminente pericolo di vita dello/a sposo/a e la sua capacità di intendere e di volere.

L'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova lo/a sposo/a per celebrare il matrimonio con la presenza di 4 testimoni; in questo caso non sono necessarie le pubblicazioni.

Il matrimonio può essere celebrato non prima di 4 giorni ed entro 6 mesi (180 giorni) dal compimento delle pubblicazioni di matrimonio.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
  • Codice Civile art. 99 e seguenti ed art. 106 e seguenti.

 

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO (celebrato con rito religioso e culti ammessi)

La richiesta di trascrizione è fatta dal Parroco o dal Ministro di Culto ammesso all'Ufficiale di Stato Civile entro 5 giorni dalla celebrazione.
Con la registrazione il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato Italiano.

REQUISITI

Compimento delle pubblicazioni senza opposizione.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La richiesta di iscrizione è presentata dal Parroco o dal Ministro di Culto ammesso.
Per il rilascio della certificazione di matrimonio non occorre nessuna documentazione.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

 

 

MATRIMONIO DEL CITTADINO STRANIERO

I cittadini stranieri possono contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano oppure con rito religioso valido agli effetti civili, in base ai culti ammessi nello Stato.
La celebrazione deve essere preceduta dalle pubblicazioni, salvo il caso di nubendi entrambi stranieri non residenti in Italia.

Il nulla osta al matrimonio previsto dall'art. 116 del Codice Civile

Affinchè il cittadino straniero possa contrarre matrimonio in Italia, è necessario il nulla osta rilasciato dall'autorità del paese di origine. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del paese di appartenenza e può essere rilasciato dall'autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del paese di provenienza.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio di stato Civile del Comune di Castegnato

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  1. passaporto o documento di identità personale in corso di validità
  2. nulla osta al matrimonio
  3. nel caso dello straniero residente in Italia, l'Amministrazione comunale competente provvede d'ufficio a richiedere i documenti necessari, relativamente alla residenza.

Se ambedue gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete al momento della presentazione dei documenti ed all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e celebrazione del matrimonio.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Codice Civile art. 116
  • Legge n. 1195 del 13 ottobre 1965: Scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America
  • Legge n. 950 del 19 novembre 1984: Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980
  • Legge n. 218 del 30 maggio 1995: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato art. 27
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge n. 127 del 15 maggio 1997

 

Scelta del regime patrimoniale

Il regime patrimoniale della comunione legale dei beni si instaura automaticamente con il matrimonio.

La scelta del regime di separazione dei beni generalmente avviene al momento della celebrazione del matrimonio, mediante apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro di Culto).

Se all'atto del matrimonio gli sposi non hanno scelto la separazione dei beni, possono farlo anche successivamente con atto notarile. La variazione sarà comunicata dal Notaio all'Ufficiale dello Stato Civile, il quale provvederà alla dovuta annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Per informazioni specifiche rivolgersi ad un notaio.

La scelta del regime patrimoniale: comunione legale dei beni, separazione dei beni, convenzioni matrimoniali modificative del regime patrimoniale legale è subordinato ad apposita annotazione da riportare sull'atto di matrimonio. Così come gli eventi che determinano lo scioglimento della comunione legale vengono annotati sull'atto di matrimonio sulla base di apposita comunicazione inviata dal Tribunale. Tale annotazione vale per l'opponibilità da parte di chiunque abbia interesse.
E', infatti, dalla data dell'annotazione sull'atto di matrimonio che si producono gli effetti rispetto ai terzi.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Codice Civile: Articoli da 150 a 230, così come modificati dalla Legge n. 151/1975 (Riforma del Diritto di Famiglia)
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000: Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 della Legge 15 maggio 1997 n. 127.

 

 

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