DOCUMENTI PER STRANIERI
CARTA DI IDENTITA'
Serve a provare l`identità della persona. Essa si richiede all'Ufficio Anagrafe in cui è stata presentata l'iscrizione anagrafica.
La carta d'identità rilasciata a cittadini stranieri non è valida per l'espatrio.
PERMESSO DI SOGGIORNO
Il permesso di soggiorno consente il soggiorno degli stranieri extracomunitari nel territorio italiano per un periodo di tempo variabile, nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti.
Esso va richiesto entro otto giorni dal primo ingresso nel nostro Paese al Questore della provincia in cui lo straniero si trova
È importante ricordare che, quando si rinnova il permesso di soggiorno, una copia del documento rinnovato deve essere presentata entro 60 giorni all'Ufficio Anagrafe del comune di residenza, pena il decadimento della dimora abituale e successiva cancellazione dall'anagrafe ( DPR 223/1989 -Cancellazioni anagrafiche -articolo 7 comma 3).
Modalità di presentazione: clicca qui
CODICE FISCALE
Il codice fiscale è costituito da una serie di lettere e numeri che servono a identificare una persona ai fini fiscali, nei documenti di lavoro e per pagare le tasse.
Tutti i cittadini residenti sul territorio devono avere il proprio codice fiscale.
Dove si richiede?
Va richiesto all'Ufficio Provinciale delle Imposte dirette, presentando passaporto e permesso di soggiorno.
PASSAPORTO
Per l’ingresso, il soggiorno o il transito nell’intero Spazio Schengen, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido da tutti gli Stati Schengen.
Per l’ingresso, il soggiorno od il transito in Italia gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido dal Governo Italiano.
I documenti di viaggio si considerano validi se “oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14 della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen, attestino debitamente l’identità del titolare e la sua nazionalità o cittadinanza”.
In particolare, si ricorda che:
- nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto;
- la validità del documento di viaggio deve essere di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri [Art. 12 Reg. CE n. 810/2009, Art. 1 p. 5 lettera a) sez. ii) Reg. UE n. 610/2013];
- il documento di viaggio deve essere stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti [Art. 12 Reg. CE n. 810/2009, Art. 1 p. 5 lettera a) sez. ii) Reg. UE n. 610/2013];