AUTOCERTIFICAZIONI - Comune di Castegnato

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AUTOCERTIFICAZIONI

 Che cos'è l'autocertificazione

L’autocertificazione permette al cittadino di presentare agli enti pubblici, alle imprese che gestiscono servizi pubblici ed ai privati, una propria dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) relativa ai seguenti stati, qualità personali e fatti, elencati all’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in sostituzione della normale certificazione rilasciata dagli uffici competenti:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita de figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.

L’elenco è tassativo: tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 possono essere comprovati dall’interessato anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000).

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, però, non può avere ad oggetto fatti che ancora debbano accadere e non può essere oggetto di autentica di firma (ex art. 21 DPR 445/2000) nel caso in cui faccia riferimento ad assunzioni di impegni, accettazioni e/o rinunce di incarichi, intenzioni future e tutto ciò che riguarda i rapporti privati. In questi casi la competenza è del notaio.  

NOTA BENE

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione il cittadino non deve più richiedere alcun certificato necessario ad avviare una pratica presso un ufficio. Le Pubbliche Amministrazioni e gli incaricati di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini.
Inoltre Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” è stato convertito con modificazioni nella “LEGGE 11 settembre 2020, n. 120”, introducendo una modifica al DPR 445/2000, con l’art. 30bis della citata legge di conversione, pertanto dal 15 settembre 2020 anche i privati SONO TENUTI ad accettare l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva

 

L’autocertificazione ha titolo definitivo: ciò significa che il cittadino non deve presentare neppure successivamente, alla conclusione del procedimento avviato, nessuno dei certificati sostituiti dall’autocertificazione

 

Limiti nell’utilizzo dell’autocertificazione

I certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da nessun altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive, rilasciato dal medico di base, con validità per l’intero anno scolastico.

Come

I cittadini possono utilizzare gli stampati predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni.

La firma apposta dall’interessato in fondo all’autocertificazione NON DEVE ESSERE AUTENTICATA e quindi l’autocertificazione non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, ma è gratuita.

Ad ogni autocertificazione è obbligatorio allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

Obblighi della Pubblica Amministrazione

La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Costituisce violazione dei doveri d'ufficio, anche la richiesta e l'accettazione dei certificati o di atti di notorietà nei casi in cui i cittadini possano presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà (art. 74 DPR 445/2000, come modificato dalla Legge 183/2011). 

ANPR - nuovi servizi: LA VISURA ANAGRAFICA e L'AUTOCERTIFICAZIONE online

L’ufficio anagrafe non può compilare autocertificazioni per i cittadini, ma, in caso di necessità può fornire una visura anagrafica (artt. 12 e 15 del Regolamento UE 2016/679, e ai sensi dell'art.35, c.5, del d.P.R. n.223/1989, così come modificato dal d.P.R. n.126/2015, art.1, punto v), contenente le informazioni del cittadino registrate presso i registri dell’anagrafe (ad esempio la data di decorrenza della residenza).

La visura anagrafica è gratuita, può essere richiesta per email a protocollo@comunecastegnato.org, solo ed esclusivamente dal diretto interessato, allegando alla richiesta la scansione di un documento di identità.

La visura anagrafica può anche essere acquisita dal cittadino in maniera autonoma attraverso il sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Il cittadino dovrà autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure entra con CIE (utilizzando le credenziali rilasciate al momento della richiesta della Carta di Identità Elettronica) e visualizzare tutti i dati che lo riguardano e che sono conservati negli archivi dell’anagrafe.

Dallo stesso sito può anche stampare l’autocertificazione, decidendo quali dati includervi in base alle proprie necessità. 

Modulistica Autocertificazioni

  Autocertificazione di residenza

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  Autocertificazione stato di famiglia

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  Dichiarazione sostitutiva di certificazione

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  Autocertificazione di residenza storico

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  Autocertificazione stato di famiglia originario o storico

  Autocertificazione sostitutiva posizione di leva militare

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