Elenco documenti necessari per candidature - Comune di Castegnato

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PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI:

1) LISTA DEI CANDIDATI CON L’INDICAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA  DI SINDACO

Numero candidati: minimo 9, massimo 12.

(n.b. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei  candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso   meno rappresentato nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi)

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180 giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200,00=  a 1.000,00=  euro)

 

2) DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA

 

Numero elettori sottoscrittori: minimo 60, massimo 120.

I modelli di presentazione della lista debbono essere stampati in formato A3 in fronte/retro nel formato "libro".

 Modello base di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica
di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale
 dichiarazione di presentazione

 

 Modello integrativo di dichiarazione di presentazione delle candidature da parte
dei sottoscrittori  atto separato 

 

Modello per l'adesione alla dichiarazione di presentazione di lista per elettore che non sa o non può sottoscrivere

 

3) PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

 

4) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

firmata e autenticata contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

 scarica modulo di accettazione di candidatura di Sindaco

 

5) DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

firmate ed autenticate contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

scarica modulo di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica
di consigliere comunale

 

6) CERTIFICATO ATTESTANTE L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI COMUNALI DEI PRESENTATORI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

da richiedere presso Ufficio Elettorale del Comune di residenza

  

7) CERTIFICATI ATTESTANTE L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA REPUBBLICA DEL CANDIDATO DELLA CARICA DI SINDACO E DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

da richiedere presso Ufficio Elettorale del Comune di residenza

 

8) MODELLO DEL CONTRASSEGNO DI LISTA

- n. 3 copie, anche a colori, con diametro di 10 cm.

- n. 3 copie, anche a colori, con diametro di 3 cm.

Da riprodurre, possibilmente, su cartoncino bianco, patinato e lucido.

Qualora venga usato il simbolo di uno dei partiti presenti in parlamento, occorre l’autorizzazione del Segretario politico o suo delegato.

 

Modello per la presentazione del contrassegno

 

I candidati dell’Unione Europea, che intendano presentare la propria candidatura a Consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di Sindaco e di vice sindaco), devono produrre, all’atto del deposto della lista dei candidati ed in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, i seguenti altri documenti:

- una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e  dell’indirizzo nella Stato di origine;

-  un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

 

I cittadini dell’Unione Europea – ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza – devono presentare un attestato dello stesso Comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Non si applicano, nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Chiarimenti per la sottoscrizione da parte dei presentatori

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori. La firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, dev’essere autenticata – a norma dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180? giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza 31 marzo 2012, n. 1889, ha sancito che il consigliere comunale, o di altro ente locale, esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell’ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria circoscrizione territoriale e in relazione a procedure alle quali questo sia interessato.

Il consigliere comunale è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati solo per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio del comune nel quale opera

Chiunque forma falsamente, sostituisce o distrugge atti destinati alle operazioni elettorali, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni; alla stessa pena è soggetto anche colui che utilizza atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Chiunque commette un reato inerente l’autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati, è punito con una multa da 500 a 2.000 euro.

 

Modello di disponibilità ad autenticare da parte di consigliere comunale

 

Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista

È concessa la facoltà di indicazione di due delegati, ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale. Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

L’indicazione dei delegati di lista non è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l’impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista.

 

Chiarimenti per contrassegno per i candidati alla carica di sindaco e per i candidati alla carica di consigliere comunale 

Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno.

I presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l’uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. È vietato l’uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, ecc.); deve considerarsi vietato anche l’uso di simboli propri del Comune. Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione). Si chiede di voler produrre copia dei simboli all'ufficio elettorale anche su CD/usb o trasmessi via e-mail per la pubblicazione sul sito internet e la trasmissione al poligrafico.

La lista contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito che abbia avuto eletto un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo deve presentare: una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata al Segretario Comunale :

- dalle ore 8,00  alle ore 20,00 di venerdì 25 aprile 2014

- dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di sabato 26 aprile 2014

 

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