Imposta Municipale Unica 2013 - Comune di Castegnato

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I.M.U.versamento dell'acconto dell'imposta 2013

 Le indicazioni fornite in questa scheda sono valide solo per il versamento dell'acconto IMU 2013 (data di scadenza per il versamento: 17 giugno 2013) calcolato nella misura del 50% dell'imposta dovuta per il 2013, prendendo in considerazione le aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per il saldo 2012.
Le informazioni saranno aggiornate sulla base delle decisioni del Consiglio Comunale di Castegnato e da nuove indicazioni o precisazioni normative attese dal Ministero delle Finanze.

ATTENZIONE
Il versamento dell'acconto 2013 è SOSPESO per:

- abitazioni principali e relative pertinenze, escluse le abitazioni di tipo signorile (cat. A1), ville (cat. A8), palazzi storici e castelli (cat. A9);
- abitazioni di tipo rurale;
- terreni agricoli;
- immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- immobili di categoria D classificati come fabbricati rurali ad uso strumentale.

L'importo dovuto per l'acconto 2013 deve essere versato entro il 17 giugno 2013.

L'imposta si versa:

- con modello F24, senza commissioni, presso qualsiasi sportello postale (in contanti o bancomat) o sportello bancario (in contanti o secondo accordi con la propria banca. Se correntisti, per esempio, home banking, ecc.).
Il modello F24 semplificato è disponibile in versione cartacea presso banche e uffici postali, mentre in formato elettronico è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

 COME COMPILARE IL MODELLO F24 SEMPLIFICATO

Nell'F24 va compilata una riga per ogni codice di versamento, quindi se si devono effettuare più versamenti (relativi a più immobili) con uno stesso codice, si dovranno sommare in una stessa riga tutti gli importi dovuti con quel codice.

Più versamenti relativi ad uno stesso codice si mantengono distinti solo se riferiti ad immobili accatastati in comuni differenti, che quindi avranno un diverso "codice ente".


Tutti gli importi, anche i parziali, devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano uguali a zero. In presenza di più cifre decimali occorre arrotondare la seconda cifra decimale: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, si arrotonda per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, si arrotonda per difetto.

A questo punto è possibile compilare il modello F24:

- inserire il Codice Fiscale del contribuente e i dati anagrafici. Il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, ecc." va compilato solo da chi esegue il pagamento per conto di un contribuente che non è nelle condizioni di farlo personalmente: defunto, persona sotto tutela, ecc;

- nello spazio "Sezione" scrivere E.L. (che sta per "Ente Locale");

- nello spazio "cod. tributo" specificare il codice Comune, o il codice Stato secondo quanto indicato nella tabella che segue;

- nello spazio "codice ente/codice comune" inserire C055 per gli immobili nel Comune di Castegnato. Eventuali altri immobili dovranno essere riportati con il codice del comune in cui sono accatastati;

- barrare la casella "acconto";

- nello spazio "num. immob." indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre) a cui si riferisce il versamento effettuato con quel codice di versamento;

- nel campo "rateazione/mese rif." specificare "0101" solo per il codice tributo 3912. Per i versamenti fatti con tutti gli altri codici tributo il campo va lasciato in bianco;

- nello spazio "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno 2013;

- nello spazio "detrazione" deve essere specificato l'importo delle detrazioni a cui si ha diritto nell'acconto (50% del totale annuo delle detrazioni);

- nella colonna "importi a debito versati" deve essere inserito l'importo dovuto per l'acconto relativo a quel codice di versamento;

- nello spazio "saldo finale" dovrà essere riportata la somma di tutti "gli importi a debito", meno eventuali "importi a credito compensati".


CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO


A partire dal 2013 è soppressa la quota di competenza dello Stato, pertanto l'I.M.U. deve essere versata esclusivamente al Comune competente, ad eccezione degli Immobili di Categoria Catastale D, per i quali l'imposta è ancora suddivisa tra Comune e Stato, come indicato nella tabella che segue.

 

Tipologia immobili e loro utilizzo

% aliquota totale definitiva

% aliquota dovuta al Comune

Codice Comune

% aliquota dovuta allo Stato

Codice Stato

Abitazione principale solo per le categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze

0,40%

0,40%

3912

0,00%

/

Unità immobiliare di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti, solo per le categorie A1-A8-A9

0,40%

0,40%

3912

0,00%

/

Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, solo per le categorie A1-A8-A9

0,40%

0,40%

3912

0,00%

/

Abitazioni locate

0,76%

0,76%

3918

0,00%

/

Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea diretta e collaterale fino al secondo grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti=figli dei figli, nonni)

0,76%

0,76%

3918

0,00%

/

Abitazioni non locate

0,96%

0,96%

3918

0,00%

/

Immobili D (D1-2-3-4-5-6-7-8-9)

0,96%

0,20%

3930

0,76%

3925

Aree fabbricabili

0,96%

0,96%

3916

0,00%

/

Aliquota di base (tutti gli altri immobili)

0,96%

0,96%

3918

0,00%

/

 

COME SI CALCOLA L'ACCONTO 2013 DELL'IMPOSTA

CHI DEVE PAGARE

Chi possiede immobili (fabbricati e aree fabbricabili, comprese l'abitazione principale di tipo signorile (cat.  A1), ville (cat. A8), palazzi storici e castelli (cat. A9) e sue pertinenze) a titolo di:


- proprietà

- usufrutto

- diritto reale d'uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie

- coniuge separato o divorziato a cui è assegnata l'abitazione principale

- concessione di immobili demaniali (il concessionario)

- leasing (=locazione finanziaria) (l'utilizzatore o locatario).


Per determinare l'acconto delI'I.M.U. bisogna:


1) CALCOLARE IL VALORE DELL'IMMOBILE AI FINI I.M.U. (= BASE IMPONIBILE AI FINI I.M.U.)

Fabbricati
Il valore ai fini I.M.U. è ottenuto aumentando del 5% la rendita catastale dell'immobile vigente al primo gennaio 2013 e moltiplicando il valore per il moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale del fabbricato, quindi:


(rendita catastale x 1,05) x moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale del fabbricato.

I moltiplicatori per ciascuna categoria catastale sono i seguenti:


Categoria: A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 - C2 - C6 - C7

Moltiplicatore: 160


Categoria: A10 - D5

Moltiplicatore: 80


Categoria: B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - C3 - C4 - C5

Moltiplicatore: 140


Categoria: C1

Moltiplicatore: 55


Categoria: D1 - D2 - D3 - D4 - D6 - D7 - D8 - D9

Moltiplicatore: 65


Aree fabbricabili

Il valore ai fini I.M.U. è dato dal valore commerciale del terreno calcolato in base alla zona in cui si trova, all'indice di edificabilità e alla destinazione d'uso.


Il Comune determina ogni anno i valori medi delle aree fabbricabili presenti nel PGT (Piano di Governo del Territorio), per il versamento dell'acconto IMU 2013 i valori medi individuati sono uguali a quelli 2012.

Il saldo IMU 2013 per le aree fabbricabili dovrà tenere conto dei valori medi individuati dal Comune in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013, approvato dal Consiglio Comunale.


Se il contribuente paga l'imposta in base al valore medio dell'area stabilito dal Comune o in base a un valore superiore, non interviene alcun accertamento da parte del Comune.

Nel caso di un fabbricato in corso di demolizione o di ricostruzione o di recupero edilizio, il contribuente deve pagare l'I.M.U. in base:

* al valore dell'area fabbricabile (non del fabbricato), dalla data di inizio fino al termine dei lavori;
* al valore del fabbricato, dalla data di termine dei lavori o utilizzo del fabbricato se precedente il termine dei lavori.

ATTENZIONE
L'IMU si paga in base alla quota di possesso e ai mesi dell'anno solare in cui si possiede l'immobile, quindi:
* se un contribuente nell'anno 2013 possiede un immobile solo per una quota, sull'intero valore dell'immobile (base imponibile) deve calcolare solo la percentuale corrispondente alla sua quota di possesso;
* se un contribuente possiede l'immobile solo per alcuni mesi del 2013 deve:

- calcolare il valore dell'immobile (base imponibile) come sopra indicato

- dividere il valore per 12 (mesi)

- moltiplicare il valore ottenuto per i mesi di effettivo possesso dell'immobile nell'anno 2013.

In caso di possesso dell'immobile per una porzione di mese, il mese va conteggiato per intero se il possesso dell'immobile si è prolungato per almeno 15 giorni; se invece in quel mese il contribuente ha posseduto l'immobile per meno di 15 giorni, il mese non va conteggiato.


Il valore così ottenuto è la base imponibile su cui applicare l'aliquota specificata al successivo punto 2).

Se il contribuente entra in possesso dell'immobile dopo il 17 giugno 2013, l'IMU dovuta sarà calcolata in base ai mesi di possesso e saldata in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2013.

2) MOLTIPLICARE IL VALORE DELL'IMMOBILE PER L'ALIQUOTA CORRISPONDENTE

Sul valore dell'immobile ai fini I.M.U. (base imponibile), calcolato secondo le indicazioni riportate al precedente punto 1, deve essere poi calcolata una delle aliquote (uguali, per l'acconto 2013, a quelle fissate per il saldo 2012) come nella tabella sopra evidenziata.

 

*L'abitazione principale è l'immobile (accatastato nelle categorie A1-A8-A9) nel quale il proprietario dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Non è possibile considerare abitazione principale più di un'abitazione.


** Le pertinenze dell'abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (es. cantine, garage, posti auto), nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali. Non è più possibile considerare pertinenza dell'abitazione principale più di un garage. Se un contribuente possiede due pertinenze accatastate nella stessa categoria (per es. 2 garage), una potrà essere considerata insieme all'abitazione principale e quindi potrà essere applicata l'aliquota prevista per l'abitazione principale, mentre all'altra dovrà essere applicata l'aliquota corrispondente a "tutti gli altri immobili".

Attenzione:
- non è più possibile considerare come abitazione principale l'immobile dato in USO GRATUITO a parenti

3) SOMMA DOVUTA PER L'ACCONTO I.M.U. 2013

Una volta calcolata l'imposta dovuta e applicate le detrazioni per abitazione principale, per l'acconto 2013 dev'essere pagato il 50% della cifra ottenuta.

Non c’è obbligo di versamento se l’imposta annuale a favore del Comune è pari o inferiore a Euro 5,00.

 

Si ricorda che dal 1° gennaio 2007 il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione decimale è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 

 

INFORMAZIONI


Per eventuali informazioni rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Castegnato ed ai seguenti numeri telefonici: 030/2146839- 030/2146835, negli orari di seguito indicati:

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30
 lunedì dalle 16.30 alle 17.45

 

CALCOLO IMU ON LINE

 

MODELLO F24 COMPILABILE 

 

 

MODULISTICA

 

dichiarazione comodato d'uso gratuito a parenti e affini 

- dichiarazione contratto di locazione 

- dichiarazione anziani/disabili ricoverati in casa di riposo o istituti 

- dichiarazione sotitutiva atto notorio per inagibilità/inabitabilità
 

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