I.M.U.: versamento
dell'acconto dell'imposta 2013
Le informazioni saranno aggiornate sulla base delle decisioni del Consiglio
Comunale di Castegnato e da nuove indicazioni o precisazioni normative attese
dal Ministero delle Finanze.
ATTENZIONE
Il versamento dell'acconto 2013 è SOSPESO per:
- abitazioni principali e relative pertinenze, escluse le abitazioni di tipo
signorile (cat. A1), ville (cat. A8), palazzi storici e castelli (cat. A9);
- abitazioni di tipo rurale;
- terreni agricoli;
- immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad
abitazione principale dai soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati
dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- immobili di categoria D classificati come fabbricati rurali ad uso
strumentale.
L'importo dovuto per
l'acconto 2013 deve essere versato entro il 17 giugno 2013.
L'imposta si versa:
- con modello F24, senza
commissioni, presso qualsiasi sportello postale (in contanti o
bancomat) o sportello bancario (in contanti o secondo accordi con la
propria banca. Se correntisti, per esempio, home banking, ecc.).
Il modello F24 semplificato è disponibile in versione cartacea presso banche e
uffici postali, mentre in formato elettronico è disponibile sul sito
dell'Agenzia delle Entrate.
Nell'F24 va compilata una riga
per ogni codice di versamento, quindi se si devono effettuare più
versamenti (relativi a più immobili) con uno stesso codice, si dovranno sommare
in una stessa riga tutti gli importi dovuti con quel codice.
Più versamenti relativi ad uno
stesso codice si mantengono distinti solo se riferiti ad immobili accatastati
in comuni differenti, che quindi avranno un diverso "codice ente".
Tutti gli importi, anche i parziali, devono sempre essere indicati con le
prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano uguali a
zero. In presenza di più cifre decimali occorre arrotondare la seconda cifra
decimale: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, si arrotonda per eccesso;
se la terza cifra è inferiore a 5, si arrotonda per difetto.
A questo punto è possibile compilare
il modello F24:
- inserire il Codice Fiscale del contribuente e i
dati anagrafici. Il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede,
ecc." va compilato solo da chi esegue il pagamento per conto di un
contribuente che non è nelle condizioni di farlo personalmente: defunto,
persona sotto tutela, ecc;
- nello spazio "Sezione" scrivere
E.L. (che sta per "Ente Locale");
- nello spazio "cod. tributo"
specificare il codice Comune, o il codice Stato secondo quanto indicato nella
tabella che segue;
- nello spazio "codice ente/codice
comune" inserire C055 per gli immobili nel Comune di Castegnato.
Eventuali altri immobili dovranno essere riportati con il codice del comune in
cui sono accatastati;
- barrare la casella "acconto";
- nello spazio "num. immob."
indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre) a cui si riferisce il
versamento effettuato con quel codice di versamento;
- nel campo "rateazione/mese rif."
specificare "0101" solo per il codice tributo 3912. Per i versamenti
fatti con tutti gli altri codici tributo il campo va lasciato in bianco;
- nello spazio "anno di riferimento"
deve essere indicato l'anno 2013;
- nello spazio "detrazione" deve
essere specificato l'importo delle detrazioni a cui si ha diritto nell'acconto
(50% del totale annuo delle detrazioni);
- nella colonna "importi a debito
versati" deve essere inserito l'importo dovuto per l'acconto relativo
a quel codice di versamento;
- nello spazio "saldo finale"
dovrà essere riportata la somma di tutti "gli importi a debito", meno
eventuali "importi a credito compensati".
CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO
A partire dal 2013 è soppressa la quota di competenza dello Stato,
pertanto l'I.M.U. deve essere versata esclusivamente al Comune
competente, ad eccezione degli Immobili di Categoria Catastale D, per i
quali l'imposta è ancora suddivisa tra Comune e Stato, come indicato nella
tabella che segue.
Tipologia
immobili e loro utilizzo |
% aliquota
totale definitiva |
% aliquota
dovuta al Comune |
Codice
Comune |
% aliquota
dovuta allo Stato |
Codice
Stato |
Abitazione principale solo per le
categorie A1-A8-A9 e
relative pertinenze |
0,40% |
0,40% |
3912 |
0,00% |
/ |
Unità immobiliare di anziani o
disabili ricoverati permanentemente in istituti, solo per le categorie
A1-A8-A9 |
0,40% |
0,40% |
3912 |
0,00% |
/ |
Abitazione posseduta da cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato, solo per le categorie
A1-A8-A9 |
0,40% |
0,40% |
3912 |
0,00% |
/ |
Abitazioni locate |
0,76% |
0,76% |
3918 |
0,00% |
/ |
Abitazioni date in uso gratuito a
parenti in linea diretta e collaterale fino al secondo grado (figli,
genitori, fratelli, sorelle, nipoti=figli dei figli, nonni) |
0,76% |
0,76% |
3918 |
0,00% |
/ |
Abitazioni non locate |
0,96% |
0,96% |
3918 |
0,00% |
/ |
Immobili D (D1-2-3-4-5-6-7-8-9) |
0,96% |
0,20% |
3930 |
0,76% |
3925 |
Aree fabbricabili |
0,96% |
0,96% |
3916 |
0,00% |
/ |
Aliquota di base (tutti gli altri
immobili) |
0,96% |
0,96% |
3918 |
0,00% |
/ |
COME SI CALCOLA L'ACCONTO 2013 DELL'IMPOSTA
CHI DEVE PAGARE
Chi possiede immobili (fabbricati e aree
fabbricabili, comprese l'abitazione principale di tipo signorile (cat. A1), ville (cat. A8), palazzi storici e
castelli (cat. A9) e sue pertinenze) a titolo di:
- proprietà
- usufrutto
- diritto reale d'uso, di abitazione,
di enfiteusi, di superficie
- coniuge separato o divorziato
a cui è assegnata l'abitazione principale
- concessione di immobili
demaniali (il concessionario)
- leasing (=locazione
finanziaria) (l'utilizzatore o locatario).
Per determinare l'acconto delI'I.M.U. bisogna:
1) CALCOLARE IL VALORE DELL'IMMOBILE AI FINI I.M.U. (= BASE IMPONIBILE AI
FINI I.M.U.)
Fabbricati
Il valore ai fini I.M.U. è ottenuto aumentando del 5% la rendita catastale
dell'immobile vigente al primo gennaio 2013 e moltiplicando il valore per il moltiplicatore
corrispondente alla categoria catastale del fabbricato, quindi:
(rendita catastale x 1,05) x moltiplicatore corrispondente alla categoria
catastale del fabbricato.
I moltiplicatori per ciascuna categoria catastale
sono i seguenti:
Categoria: A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 - C2 - C6 - C7
Moltiplicatore: 160
Categoria: A10 - D5
Moltiplicatore: 80
Categoria: B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - C3 - C4 - C5
Moltiplicatore: 140
Categoria: C1
Moltiplicatore: 55
Categoria: D1 - D2 - D3 - D4 - D6 - D7 - D8 - D9
Moltiplicatore: 65
Aree fabbricabili
Il valore ai fini I.M.U. è dato dal valore
commerciale del terreno calcolato in base alla zona in cui si trova, all'indice
di edificabilità e alla destinazione d'uso.
Il Comune determina ogni anno i valori medi delle aree fabbricabili presenti
nel PGT (Piano di Governo del Territorio), per il versamento dell'acconto
IMU 2013 i valori medi individuati sono uguali a quelli 2012.
Il saldo IMU 2013 per le aree fabbricabili dovrà tenere conto dei valori
medi individuati dal Comune in sede di approvazione del bilancio di previsione
2013, approvato dal Consiglio Comunale.
Se il contribuente paga l'imposta in base al valore medio dell'area stabilito
dal Comune o in base a un valore superiore, non interviene alcun accertamento
da parte del Comune.
Nel caso di un fabbricato in corso di
demolizione o di ricostruzione o di recupero edilizio, il contribuente deve
pagare l'I.M.U. in base:
* al valore dell'area fabbricabile (non del
fabbricato), dalla data di inizio fino al termine dei lavori;
* al valore del fabbricato, dalla data di termine dei lavori o utilizzo del
fabbricato se precedente il termine dei lavori.
ATTENZIONE
L'IMU si paga in base alla quota di possesso e ai mesi dell'anno solare in
cui si possiede l'immobile, quindi:
* se un contribuente nell'anno 2013 possiede un immobile solo per una quota,
sull'intero valore dell'immobile (base imponibile) deve calcolare solo la
percentuale corrispondente alla sua quota di possesso;
* se un contribuente possiede l'immobile solo per alcuni mesi del 2013 deve:
- calcolare il valore dell'immobile (base imponibile)
come sopra indicato
- dividere il valore per 12 (mesi)
- moltiplicare il valore ottenuto per i mesi di
effettivo possesso dell'immobile nell'anno 2013.
In caso di possesso dell'immobile per una porzione
di mese, il mese va conteggiato per intero se il possesso dell'immobile si è
prolungato per almeno 15 giorni; se invece in quel mese il contribuente ha
posseduto l'immobile per meno di 15 giorni, il mese non va conteggiato.
Il valore così ottenuto è la base imponibile su cui applicare l'aliquota
specificata al successivo punto 2).
Se il contribuente entra in possesso dell'immobile dopo il 17 giugno 2013,
l'IMU dovuta sarà calcolata in base ai mesi di possesso e saldata in un'unica
soluzione entro il 16 dicembre 2013.
2) MOLTIPLICARE IL VALORE DELL'IMMOBILE PER
L'ALIQUOTA CORRISPONDENTE
Sul valore dell'immobile ai fini I.M.U. (base imponibile), calcolato secondo le
indicazioni riportate al precedente punto 1, deve essere poi calcolata una
delle aliquote (uguali, per l'acconto 2013, a quelle fissate per il
saldo 2012) come nella tabella sopra evidenziata.
*L'abitazione principale è l'immobile (accatastato
nelle categorie A1-A8-A9) nel quale il proprietario dimora abitualmente e risiede
anagraficamente.
Non è possibile considerare abitazione principale
più di un'abitazione.
** Le pertinenze dell'abitazione principale sono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (es. cantine, garage,
posti auto), nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie
catastali. Non è più possibile considerare pertinenza dell'abitazione
principale più di un garage. Se un contribuente possiede due pertinenze
accatastate nella stessa categoria (per es. 2 garage), una potrà essere
considerata insieme all'abitazione principale e quindi potrà essere applicata
l'aliquota prevista per l'abitazione principale, mentre all'altra dovrà essere
applicata l'aliquota corrispondente a "tutti gli altri immobili".
Attenzione:
- non è più possibile considerare come abitazione principale l'immobile dato in
USO GRATUITO a parenti
3) SOMMA DOVUTA PER L'ACCONTO I.M.U. 2013
Una volta calcolata l'imposta dovuta e applicate le
detrazioni per abitazione principale, per l'acconto 2013 dev'essere pagato il
50% della cifra ottenuta.
Non c’è obbligo di versamento se l’imposta annuale a favore del Comune è pari o inferiore a Euro 5,00.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2007 il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione decimale è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Castegnato ed ai seguenti numeri telefonici: 030/2146839- 030/2146835, negli orari di seguito indicati:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30
lunedì dalle 16.30 alle 17.45
MODULISTICA
- dichiarazione comodato d'uso gratuito a parenti e affini
- dichiarazione contratto di locazione
- dichiarazione anziani/disabili ricoverati in casa di riposo o istituti
- dichiarazione sotitutiva atto notorio per inagibilità/inabitabilità