Liste candidature 2019 - Comune di Castegnato

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PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Pubblicazione Ministeriale n.1 del Ministero dell'Interno

 

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di fornire alle Amministrazioni comunali e a tutti coloro che volessero partecipare alla competizione elettorale, per la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, una opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione delle candidature.

A tal fine si rammenta che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l’attribuzione dell’elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso, ed a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.

La legge 23 novembre 2012, n. 215 ha previsto la promozione della parità di genere nell’accesso delle cariche elettive dei comuni, in misura proporzionale al loro numero di abitanti.

La dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge (artt. 10 e 11 del d.lgs. 30 dicembre 2012, n. 235).

La firma di accettazione della candidatura e le firme dei sottoscrittori delle liste devono essere autenticate da: notaio, giudice di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei Tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale e provinciale, presidente e vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale e provinciale, funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al sindaco ed al presidente della provincia.

 

Principali riferimenti normativi:

– D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

– Legge 21 marzo 1990, n. 53;

– Legge 25 marzo 1993, n. 81;

– D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132;

– D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197;

– Legge 30 aprile 1999, n. 120;

– D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

– Legge 23 novembre 2012, n. 215;

– D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

 

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PER COSA SI VOTA

 

Si vota per eleggere il Sindaco e i Consiglieri Comunali

Per i Comuni con un numero di abitanti da 5.001 a 10.000 abitanti il numero di candidati a Consiglieri Comunali con l’indicazione del candidato alla carica di Sindaco sono riportati nella seguente tabella

 

Numero Candidati

Quote di Genere

2/3

1/3

minimo:  9

6

3

massimo: 12

8

4

 

Possono essere nominati Assessori (MASSIMO 4, escluso il Sindaco) sia i Consiglieri comunali sia cittadini non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere comunale.

 

CHI PUO' VOTARE - ELETTORATO ATTIVO

 Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione ed iscritti nelle liste elettorali.

Sono, altresì, elettori i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea residenti nel comune che presentino apposita istanza al sindaco, tassativamente entro il 16 APRILE 2019

 

CHI PUO' ESSERE ELETTO - ELETTORATO PASSIVO

Sono eleggibili a Sindaco e a Consigliere comunale gli elettori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel giorno fissato per la votazione. Sono, altresì, eleggibili a consigliere comunale i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea iscritti nelle apposite liste aggiunte

 

 

SISTEMA ELETTORALE

 

L’elezione del Sindaco e del Consiglio è contestuale.

Ogni candidato sindaco è collegato ad una lista di candidati a consigliere comunale.
L’elezione avviene con il sistema maggioritario a turno unico. Ogni candidato sindaco è collegato con una sola lista di candidati consiglieri.

Vince il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti, solo in caso di parità si procede al turno di ballottaggio

Alla lista del candidato sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi assegnati al consiglio, mentre i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste.

Nell'ambito di ciascuna lista, i candidati vengono eletti consiglieri secondo l'ordine delle cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; il primo seggio di ciascuna delle liste di minoranza è attribuito al candidato sindaco collegato non eletto. In caso di ammissione e votazione di una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l'elezione è nulla. Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per le liste ai fini della partecipazione all'assegnazione dei seggi.

 

COME SI VOTA

 

Si vota con una sola scheda per eleggere sia il Sindaco che i Consiglieri Comunali.
Ciascun candidato alla carica di Sindaco sarà affiancato dalla lista elettorale che lo appoggia, composta dai candidati alla carica di Consigliere.

Sulla scheda è già stampato il nome del candidato Sindaco con accanto, a ciascun candidato, il contrassegno della lista che lo sostiene.

L’elettore può votare:

  • per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno;

  • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo nominativo;

  • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo nominativo, e per la lista collegata, tracciando un segno anche sul relativo contrassegno.

In tutti i predetti casi, il voto si intenderà attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata.

L’elettore può altresì esprimere non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e il nome e, ove occorra, data e luogo di nascita, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, avendo però presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

 

vedi  ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI

 

 

 

 

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