COMUNE DI CASTEGNATO
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)
DONAZIONE ORGANI
All’atto della richiesta di emissione della Carta il cittadino può esprimere il consenso/diniego alla donazione degli organi. Il CNT assicura la gestione di tale informazione. Il rilascio della dichiarazione di volontà relativa alla donazione degli organi è facoltativo e può essere effettuato solo sul territorio nazionale. www.trapianti.salute.gov.it
QUALI LEGGI E DECRETI REGOLAMENTANO LA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ IN ITALIA?
Legge 1° aprile 1999 n. 91, art.23: ogni cittadino può liberamente dichiarare in vita di essere o meno un donatore di organi. Per fare questo la legge introduce il principio del consenso o del dissenso esplicito. Attraverso la dichiarazione di volontà ogni singolo cittadino ha la possibilità di esprimersi liberamente, facendo in modo che, in caso di morte, la sua volontà venga rispettata. Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000: indica le Agenzie di Tutela della Salute A.T.S. - ex ASL - quali punti di raccolta e registrazione della dichiarazione di volontà, mediante la compilazione di un apposito modulo. Le ASL trasmettono le dichiarazioni di volontà al Sistema Informativo Trapianti (SIT). Decreto del Ministero della Salute 11 aprile 2008: integra il Decreto del Ministero della Salute dell’8 aprile 2000, prevedendo quali punti di raccolta delle dichiarazioni di volontà anche i Centri Regionali Trapianto e i Comuni. Per quest’ultimi si specifica che la raccolta delle espressioni di volontà avviene solo dopo la sottoscrizione di una convenzione tra il Comune e l’ASL di riferimento(che, in un secondo momento, provvederà a inviare al SIT le dichiarazioni di volontà raccolte)Art. 3, comma 3, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 così come modificato dall’art. 3, comma 8-bis, Decreto-Legge 30 dicembre2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché dall’art. 43 del Decreto Legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98: dispone che «la carta d’identità può altresì contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all’articolo 7, comma 2,della legge 1 aprile 1999, n. 91».Garante della Privacy: parere n. 333 del 4 giugno 2015 sulle linee-guida del Ministero della Salute riguardanti la possibilità che la carta d’identità possa contenere il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte Direttiva «Donazione organi» del Ministero dell’Interno , d’intesa con il Ministero della Salute, del 30 luglio 2015 n. 72 015
LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) E IL SERVIZIO CIE on-LINE DONAZIONE ORGANI E TESSUTI Legge 6 agosto 2015, n. 125“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” che reca, all’art.10, la previsione della definizione delle caratteristiche tecniche e delle modalità di produzione ed emissione della carta di identità elettronica, stabilite con il successivo Decreto Ministeriale 23dicembre 2015recante “Modalità tecniche di emissione della Carta di identità elettronica” (art. 16 «Donazione di organi e tessuti»)
ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE: UN’OPPORTUNITÀ a tutti i cittadini maggiorenni è offerta la possibilità di dichiarare la propria volontà in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte. Esprimersi sulla donazione è quindi un’opportunità e NON un obbligo. Il principio del silenzio-assenso sulla donazione di organi e tessuti NON ha trovato attuazione nel nostro Paese. In ITALIA si applica il principio del CONSENSO o DISSENSO ESPLICITO.
COSA SUCCEDE SE UN CITTADINO NON SI È ESPRESSO IN VITA? In questo caso, il prelievo di organi è consentito SOLO se i familiari aventi diritto (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni, genitori, rappresentante legale) NON SI OPPONGONO alla donazione. L’informazione ai familiari sull’attivazione della procedura di accertamento di morte con criteri neurologici è obbligatoria.
5 MODI PER DICHIARARE LA PROPRIA VOLONTÀ SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI:
1. compilando e firmando l’apposito modulo presso l’ASL di appartenenza. In questo caso la volontà è registrata nel Sistema Informativo Trapianti (SIT);
2. firmando l’apposito modulo presso l’ufficio anagrafe dei Comuni in occasione del rilascio/rinnovo della carta d’identità. La dichiarazione di volontà è registrata nel Sistema Informativo Trapianti (SIT);
3. scrivendo su un foglio bianco la propria volontà, indicando i dati personali e apponendovi la data e la propria firma. È necessario che questa dichiarazione venga portata sempre con sé (portafoglio);
4. firmando l’Atto Olografo dell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule (AIDO). Grazie ad una convenzione tra il Centro Nazionale Trapianti e l’AIDO, queste dichiarazioni confluiscono nel Sistema Informativo Trapianti (SIT);
5. compilando firmando il tesserino blu del Ministero della Salute o le tessere delle Associazioni di settore. Questa tessera deve essere custodita insieme ai documenti personali (portafoglio). Il tesserino blu è disponibile sul sito del Centro Nazionale Trapianti; per scaricarlo è necessario collegarsi a: www.trapianti.salute.gov.it
Queste modalità sono tutte pienamente valide ai sensi di legge. Nei casi in cui la dichiarazione è registrata nel SIT, è accessibile in tempo reale dai medici del Coordinamento Regionale Trapianti in caso di possibile donazione. Se il cittadino ha sottoscritto più di una dichiarazione di volontà, fa fede l’ultima versione resa in ordine di tempo. I cittadini iscritti all’AIRE non possono registrare la dichiarazione nel SIT, ma possono comunque esprimersi utilizzando le altre modalità