Cambio di indirizzo nell'ambito del comune
Modalità per effettuare un cambio di indirizzo nell'ambito del Comune di Castegnato sia del singolo che del nucleo familiare
REQUISITO
Abitare effettivamente nel Comune di Castegnato al nuovo indirizzo dichiarato all'Anagrafe.
DESCRIZIONE
Le persone che intendono procedere al cambiamento di abitazione (cioè al cambio di indirizzo) nell'ambito del Comune di Castegnato possono alternativamente:
A) presentarsi presso l’Ufficio Servizi Demografici per consegnare il modulo "dichiarazione di residenza" debitamente compilato e corredato dalla documentazione di legge.
Si ricorda che l’art. 5 – primo comma - del Decreto Legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, dispone: “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e agli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”. E’ pertanto necessario presentarsi allo sportello con la copia del titolo registrato che consente di occupare l’immobile: contratto di compravendita, comodato, usufrutto, locazione (quest’ultimo accompagnato dal documento comprovante l’eventuale rinnovo – modello F24).
Ogni cittadino maggiorenne utilizzando il modulo "dichiarazione di residenza" può richiedere il cambio di abitazione per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, presentandosi allo sportello dell’ufficio anagrafe con un proprio documento valido di identità (D.P.R. 28.12.2000, n. 445 art. 1 lett. d) e art. 35)) e con la copia del documento valido di identità di tutte le persone che trasferiscono la residenza. Quest'ultime, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo "dichiarazione di residenza".
Per le persone che:
- entrano in una convivenza (collegio, convitto, caserma, ecc...):
è il capo-convivenza (non il diretto interessato) che effettua il cambio di indirizzo, sull'apposito modulo per convivenze corredato di data, timbro e firma del capo convivenza; - entrano a far parte di un nucleo familiare già residente (anche se non necessariamente nello stesso stato di famiglia):
all'atto della dichiarazione di cambiamento di abitazione è necessario specificare le generalità di un componente della famiglia ed indicare la sussistenza o meno di rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o di vincoli affettivi con i componenti della famiglia già residente (art. 4 DPR 223/1989).
Le dichiarazioni relative ai minori possono essere presentate solamente da chi ne esercita la potestà o tutela.
Se il richiedente desidera che vengano aggiornati con il nuovo indirizzo anche la patente ed il libretto di circolazione dovrà compilare i campi del modulo di dichiarazione di residenza relativi alla patente ed ai veicoli e la relativa modulistica.
Entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione di residenza il Comune di Castegnato procederà al cambio di abitazione (salvo eventuali richieste di integrazione della domanda).
In alternativa alla presentazione del modulo allo sportello i richiedenti possono:
B) inviare il modulo "dichiarazione di residenza" con una delle seguenti modalità:
- per raccomandata all'indirizzo: Comune di Castegnato – Via Pietro Trebeschi n. 8 – 25045 Castegnato (Bs);
- per fax esclusivamente al numero 030/2147098;
- per via telematica esclusivamente all'indirizzo: protocollo@comunecastegnato.org
CON UNICO FILE FORMATO PDF
Eventuali spedizioni effettuate ad altri indirizzi mail del Comune di Castegnato saranno considerate non ricevute.
Si ricorda che la trasmissione telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse mediante posta elettronica semplice.
Al modulo deve essere inoltre allegata:
- copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente ad esso. Quest'ultime, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo;
- codice fiscale/tessera sanitaria;
- copia del titolo che consente di occupare l’immobile: contratto di compravendita, comodato, usufrutto, locazione (quest’ultimo accompagnato dal documento comprovante l’eventuale rinnovo – modello F24);
- per i cittadini di Stati appartenenti alla Unione Europea anche copia della documentazione indicata nell'allegato B (vedi in fondo alla pagina);
- per i cittadini di Stati non appartenenti alla Unione Europea anche copia della documentazione indicata nell'allegato A (vedi in fondo alla pagina).
L'Ufficio, per definire la pratica di iscrizione, può richiedere ogni altro documento ritenuto necessario.
Si ricorda che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi:
- quando il modulo e/o la documentazione ad esso allegata risulta parzialmente o totalmente illegibile;
- quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco (*);
- quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni;
- quando non è stato allegato il documento d'identità del richiedente o del maggiorenne;
- quando non è stata allegata copia del titolo registrato che dà diritto ad occupare l’immobile: contratto di proprietà, comodato, usufrutto, locazione (quest’ultimo accompagnato dal documento comprovante l’eventuale rinnovo – modello F24);
- quando (per gli stranieri) mancano i documenti di cui agli allegati A e B del modello ministeriale.
L'ufficio anagrafe, al momento della ricezione della dichiarazione di residenza rilascia (o trasmette) al richiedente apposita comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione anagrafica. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, l'iscrizione anagrafica si perfeziona entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata. L'ufficio procede poi ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica che si considera confermata qualora siano trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata e non sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990 (c.d. preavviso di rigetto dell'istanza).
CONTRIBUZIONE
Nessuna.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.P.R. 223 del 30/08/1989: Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
- D.Lgs. 25/07/1998 n.286 e succ.modifiche: Testo unico per disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- Parlamento U.E. 2004/38/CE - D.Lgs. 06/02/2007, n.30 - Circolare del Ministero dell'Interno n.38 del 28.10.2006.
- Decreto Legge n. 5 del 09/02/2012 convertito con modifiche dalla Legge n. 35 del 04/04/2012.
- Decreto Legge n. 47 del 28/3/2014 convertito con modifiche dalla Legge n. 80 del 23/05/2014.
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