Separazione, divorzio e annullamento dell'atto di matrimonio
- Separazione, divorzio e annullamento dell'atto di matrimonio davanti al Giudice
- Separazione e divorzio consensuali assistiti dall’Avvocato
- Separazione e divorzio consensuali innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile
1- Separazione, divorzio e annullamento dell'atto di matrimonio davanti al Giudice
L'Autorità Giudiziaria italiana (Tribunale o Corte) pronuncia provvedimenti di omologa di separazione consensuale, sentenze di separazione personale, di divorzio (cioè di scioglimento del matrimonio civile ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario), di annullamento di matrimonio civile, di delibazione di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio (annullamento Sacra Rota).
Il divorzio acquista validità a tutti gli effetti di legge con l'annotazione del provvedimento giudiziale, da parte dell'Ufficio di Stato Civile, sul relativo atto di matrimonio. Il provvedimento giudiziale deve essere trasmesso all’Ufficiale dello Stato Civile competente, direttamente dalla Cancelleria del Tribunale o Corte che l’ha emessa, quando sia passata in giudicato.
Le sentenze di divorzio possono essere pronunciate da Autorità straniere e pervengono agli Uffici di Stato Civile del Comune di celebrazione o trascrizione di matrimonio, ai fini della trascrizione, per il tramite dell'Autorità Diplomatica Consolare ovvero da parte dell'interessato.
2- Separazione e divorzio consensuali assistiti dall’Avvocato
I coniugi, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione o di divorzio, possono concludere una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
Per proporre domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 12 mesi nella procedura di separazione personale e da 6 mesi nel caso di separazione consensuale.
L’accordo raggiunto con l’assistenza degli avvocati è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisi irregolarità, ovvero quando ritenga che l’accordo risponda all’interesse dei figli, comunica agli avvocati il nulla osta, ovvero autorizza l’accordo, ai fini degli adempimenti successivi.
Gli avvocati delle parti sono obbligati a trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all’Ufficiale dello Stato Civile competente, copia autentica dell’accordo, munito delle attestazioni e certificazioni previste per legge, per le trascrizioni ed annotazioni nei registri di Stato Civile.
Per la trasmissione al Comune della convenzione di negoziazione assistita, gli avvocati devono utilizzare il modello predisposto dal Ministero dell'Interno d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense e l'Istat, disponibile in calce alla pagina.
L’accordo raggiunto dai coniugi a seguito di convenzione assistita, produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia.
3- Separazione e divorzio consensuali innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile
I coniugi possono concludere personalmente, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile:
- di residenza di uno di loro, oppure
- del Comune dove è stato celebrato il matrimonio con rito civile o religioso (concordatario o di altri culti religiosi), oppure
- del Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato all’estero (di solito Comune di residenza o di iscrizione A.I.R.E.),
un accordo consensuale di separazione o di divorzio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato (per il quale è escluso il potere di rappresentanza)
Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?
Tutte quelle coppie che in comune:
- non abbiano figli minori;
- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n. 104/1992);
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione). Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
Come avviare la procedura
Rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire dati per l’acquisizione dei documenti.
Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.
Per proporre domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 12 mesi nella procedura di separazione personale e da 6 mesi nel caso di separazione consensuale.
Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma
Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
Documenti da presentare
- Richiesta avvio del procedimento (allegato 1 -vedi modulista in fondo alla pagina) da compilare e firmare da entrambi i coniugi
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (allegato 2a o 2b -vedi modulistica in fondo alla pagina in base al tipo di richiesta): essa deve essere compilata da ciascun coniuge.
- documenti di identità;
- (nel caso di figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà compilata da ciascun figlio con allegata copia di un documento di riconoscimento;
- (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 12 mesi per la procedura di separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale oppure copia dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell’accordo stesso, oppure l’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, trascorsi più di 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo stesso;
- (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo (allegato 4 -vedi modulista in fondo alla pagina)
Costi del procedimento
Il procedimento prevede un costo massimo di Euro 16,00, mediante
- mediante operazione P.O.S. presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Castegnato
Decorrenza degli effetti
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.
Dove rivolgersi e quando
Servizio di Stato Civile del Comune di Castegnato
Via P. Trebeschi n. 8 - Castegnato - tel. 030 2146820-843 - fax 030 2147098
pec: protocollo@pec.comune.castegnato.bs.it
Orario al pubblico:
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Lunedì dalle dalle ore 15.00 alle 19.00
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 898 dell’1 dicembre 1970 e successive modificazioni: Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della Legge n. 127/1997;
- Legge n. 218 del 30 maggio 1995: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;
- Decreto-Legge. n. 132 del 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni in Legge n. 162 del 10 novembre 2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile;
- Decreto del Ministero dell'Interno 9 dicembre 2014;
- Legge n. 55 del 6 maggio 2015: Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè di comunione tra i coniugi;
Scarica qui la tua modulistica:
1_RICHIESTA AVVIO PROCEDIMENTO SEPARAZIONI / DIVORZI
2A_DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA' PER SEPARZIONE
2B_DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA' PER DIVORZIO
3- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA' PER FIGLI AUTOSUFFICIENTI
4_DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA' PER MODIFICA CONDIZIONI ACCORDI