TASI 2015
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20/04/2015 è stata approvata l'aliquota TASI per l'anno 2015 e sono stati individuati i costi dei servizi indivisibili.
- abitazione principale, assimilate e loro pertinenze
- fabbricati rurali ad uso strumentale.
TASI 2016
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 11/04/2016 è stata approvata l'aliquota TASI per l'anno 2016 (invariata rispetto al 2015) e sono stati individuati i costi dei servizi indivisibili.
L' aliquota TASI deliberata dal Comune per l'anno 2016 è pari al 1 per mille (la legge prevede come massimo il 2,5 per mille) a carico solo delle seguenti tipologie:
- abitazione principale, assimilate e loro pertinenze (solo per le abitazioni principali di lusso A/1 A/8 A/9)
- fabbricati rurali ad uso strumentale.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13/02/2017 è stata approvata l'aliquota TASI per l'anno 2017 (invariata rispetto al 2016) e sono stati individuati i costi dei servizi indivisibili.
L' aliquota TASI deliberata dal Comune per l'anno 2017 è pari al 1 per mille (la legge prevede come massimo il 2,5 per mille) a carico solo delle seguenti tipologie:
- abitazione principale, assimilate e loro pertinenze (solo per le abitazioni principali di lusso A/1 A/8 A/9)
- fabbricati rurali ad uso strumentale.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2018 è stata approvata l'aliquota TASI per l'anno 2018 (invariata rispetto al 2017) e sono stati individuati i costi dei servizi indivisibili.
L' aliquota TASI deliberata dal Comune per l'anno 2018 è pari al 1 per mille (la legge prevede come massimo il 2,5 per mille) a carico solo delle seguenti tipologie:
- abitazione principale, assimilate e loro pertinenze (solo per le abitazioni principali di lusso A/1 A/8 A/9)
- fabbricati rurali ad uso strumentale.
Nel caso di utilizzazione dell’immobile da parte di soggetti diversi dal proprietario (es. abitazioni concesse in uso gratuito al figlio/genitore o fabbricati rurali locati), la TASI, calcolata all’1 per mille, è ripartita nella seguente misura: 80% possessore, 20% utilizzatore.
La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
La TASI è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale risulti inferiore a euro 5,00 (cinque/00).
Scadenze: 16 giugno -- 16 dicembre
Pagamento in unica rata entro il 16 giugno
Ai fini del versamento tramite modello F24, l'Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione n. 46/E del 24/04/2014, ha istituito i codici tributo da utilizzare per il pagamento della TASI e precisamente:
? “3958“: per abitazione principale e relative pertinenze
? “3959“: per fabbricati rurali ad uso strumentale
? “3960“: per aree fabbricabili non in Castegnato
? “3961“: per altri fabbricati non in Castegnato