I trasporti funebri di cadaveri, ceneri e resti mortali devono essere autorizzati dal Comune. Le onoranze funebri incaricate dai familiari contattano direttamente l’Ufficio di Stato Civile entro 24 ore dall’avvenuto evento e consegneranno i documenti necessari per redigere l'atto di morte e la relativa richiesta di autorizzazione al trasporto dal luogo di osservazione del defunto al luogo di destinazione (es. cimitero).
Devono essere autorizzati anche i trasporti di ceneri e resti mortali.
Per il trasporto delle urne cinerarie e di ossa umane all'interno di specifici contenitori, di feti e prodotti della gestazione, di prodotti del concepimento, nati morti, resti anatomici riconoscibili, non è obbligatorio utilizzare carro funebre in possesso delle caratteristiche previste dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, e il trasporto può essere effettuato da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione amministrativa.