Separazione E Divorzio Consensuali Innanzi All’Ufficiale Dello Stato Civile

Servizio attivo

I coniugi possono concludere personalmente, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, un accordo consensuale di separazione o di divorzio.

A chi è rivolto

I coniugi possono concludere personalmente, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile:

  • di residenza di uno di loro, oppure 
  • del Comune dove è stato celebrato il matrimonio con rito civile o religioso (concordatario o di altri culti religiosi), oppure
  • del Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato all’estero (di solito Comune di residenza o di iscrizione A.I.R.E.),

L'accordo consensuale di separazione o di divorzio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio può essere richiesta dai coniugi  l’assistenza  di un avvocato (per il quale è escluso il potere di rappresentanza)

Descrizione

I coniugi possono concludere personalmente, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile:
Per procedere all'istanza devono avere anche i seguenti requisiti:

  • non abbiano figli minori;
  • non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
  • non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n. 104/1992);
  • non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione). Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
Per proporre domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 12 mesi nella procedura di separazione personale e da 6 mesi nel caso di separazione consensuale.
Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma.
Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.

Come fare

  • Accesso con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 030.2146820 – 838 
  • Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.

Cosa serve

La modulistica per il procedimento può essere ritirata presso gli sportelli o scaricarlo on line sul sito e sono i seguenti:

  • richiesta avvio del procedimento compilata e firmata da entrambi i coniugi;
  • documenti di identità di entrambi;
  • atto sostitutivo di notorietà per ogni coniuge
  • atto sostitutivo di notorietà per ogni figlio maggiorenne economicamente autosufficiente;
  • ricevuta di pagamento del contributo fisso di € 16,00.

Cosa si ottiene

La separazione o il divorzio in base al procedimento stesso

Tempi e scadenze

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace. L’Ufficiale di Stato Civile acquisisce d’ufficio i documenti necessari per procedere a fissare il primo appuntamento con le parti

Costi

Il procedimento prevede un costo di € 16,00, mediante operazione P.O.S.  presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Castegnato

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Stato Civile

Castegnato, Brescia, Lombardia, 25045, Italia

Telefono: 030/2146820
Telefono: 0302146838
Email: anagrafe@comunecastegnato.org
Municipio
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Pagina aggiornata il 16/11/2023