Richiesta Costituzione della “Convivenza Di Fatto”

Servizio attivo

Presentazione della richiesta di costituzione della Convivenza di Fatto

A chi è rivolto

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
  • coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.

Descrizione

Ai conviventi di fatto si estendono:

  • i diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
  • il diritto reciproco di visita, assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o di ricovero;
  • i poteri di rappresentanza nelle scelte mediche e, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • il diritto per il convivente superstite, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, di continuare ad abitarvi per un periodo massimo di 5 anni. La Legge n. 76/2016 prevede anche i casi in cui tale diritto viene meno;
  • la facoltà per il convivente superstite di succedere nel contratto di locazione stipulato dall’altro convivente;
  • l’equiparazione del rapporto di convivenza di fatto a quello di coniugio ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
  • il diritto, a favore del convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera nell’impresa del partner, di partecipare agli utili in maniera commisurata al lavoro prestato;
  • il diritto per il convivente di fatto di poter essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno nel caso in cui l’altra parte venga interdetta o inabilitata;
  • l’equiparazione della convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno derivante da fatto illecito.

 

I conviventi di fatto possono anche disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ha l’obbligo di trasmetterne copia, entro 10 giorni, al comune di residenza dei conviventi per la registrazione in Anagrafe.

Cessazione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  • matrimonio/Unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  • decesso del convivente;
  • cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi

Pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica).

La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione

Come fare

  • Accesso con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 030.2146820 – 838
  • Accesso telematico mediante invio della modulistica debitamente compilata e completa dei documenti necessari esclusivamente al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.castegnato.bs.it
  • Trasmissione della modulistica debitamente compilata e completa dei documenti necessari esclusivamente al numero di fax 030.2147098;
  • Trasmissione della modulistica debitamente compilata e completa dei documenti necessari mediante raccomandata all'indirizzo: Comune di Castegnato - Settore Servizi Demografici – Via Trebeschi, 8 25045 Castegnato

Cosa serve

La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione e ivi residenti in Castegnato, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza allegando documento d'identità di entrambi.

La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo con allegato il documento di identità.

 

Cosa si ottiene

Si ottiene la registrazione all'anagrafe della convivenza di Fatto.

L’Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.

Tempi e scadenze

Apertura della pratica di “convivenza di fatto” entro i due giorni lavorativi successivi alla ricezione della dichiarazione.
Con la richiesta di costituzione della “convivenza di fatto” viene predisposto l’accertamento con i vigili finalizzato a verificare la temporanea presenza dei richiedenti all’indirizzo dichiarato entro 45 giorni dall’avvenuta apertura della pratica anagrafica. 
Nell’ipotesi in cui la richiesta di costituzione della “convivenza di fatto” venga presentata contestualmente alla dichiarazione di cambio di residenza, l’accertamento entro 45 giorni è contestuale a quello della residenza.
Alla fine del procedimento in anagrafe nazionale risulta ATTIVA la convivenza di fatto per i cittadini richiedenti.

 

Costi

Nessun costo a carico del cittadino

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Casi particolari

Il contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.

Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la poszione anagrafica. E' la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto e non viceversa.

Poichè la presenza di un contratto di convivenza non è idonea a definire la posizione dei due soggetti della coppia come conviventi di fatto ai sensi dell L. n.76/2016, nel caso in cui uno dei due sia cittadino comunitario non iscritto in anagrafe, il suddetto contratto non sostituisce la documentazione prevista dal d.Lgs. n.30/2007 per la sua iscrizione anagrafica, in qualità di convivente del cittadino italiano.

Pertanto, nel caso di cittadini stranieri o comunitari, questi prima dovranno provvedere all'iscrizione in anagrafe, producendo la documentaizone prevista dalla legge (permesso di soggiorno o la documenta prevista dal d.Lgs. n.30/2007), dichiarando di essere coabitanti e di voler costituire una convivenza di fatto (e quindi dovranno dichiarare anche lo stato libero e di non aver rapporti di parentela). Dopo potranno sottoscrivere il contratto di convivenza che dovrà essere registrato in anagrafe.

Contenuto del contratto

Il contratto può contenere:

  • l’indicazione della residenza;
  • le  modalità di contribuzione alle necessità della  vita in comune, in relazione alle sostanze di  ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o  casalingo;
  • il  regime patrimoniale della comunione dei beni,  di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice  civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza

Nullità del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile, che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
  • in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
  • minore età di uno dei conviventi;
  • interdizione di una delle parti;
  • condanna  di una delle parti  per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte.

Risoluzione del contratto di  convivenza

Il contratto di convivenza si risolve per:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all’ufficio anagrafe.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe

Castegnato, Brescia, Lombardia, 25045, Italia

Telefono 1: 030/2146820
Telefono 2: 030/2146843
Telefono 3: 030/2146838
Telefono 4: 030/2146808
Email: anagrafe@comunecastegnato.org
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Pagina aggiornata il 29/11/2023