Ai conviventi di fatto si estendono:
- i diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
- il diritto reciproco di visita, assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o di ricovero;
- i poteri di rappresentanza nelle scelte mediche e, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- il diritto per il convivente superstite, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, di continuare ad abitarvi per un periodo massimo di 5 anni. La Legge n. 76/2016 prevede anche i casi in cui tale diritto viene meno;
- la facoltà per il convivente superstite di succedere nel contratto di locazione stipulato dall’altro convivente;
- l’equiparazione del rapporto di convivenza di fatto a quello di coniugio ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
- il diritto, a favore del convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera nell’impresa del partner, di partecipare agli utili in maniera commisurata al lavoro prestato;
- il diritto per il convivente di fatto di poter essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno nel caso in cui l’altra parte venga interdetta o inabilitata;
- l’equiparazione della convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno derivante da fatto illecito.
I conviventi di fatto possono anche disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ha l’obbligo di trasmetterne copia, entro 10 giorni, al comune di residenza dei conviventi per la registrazione in Anagrafe.
Cessazione della convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
- matrimonio/Unione civile tra i conviventi o con altre persone;
- decesso del convivente;
- cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi
Pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica).
La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione