I “contributi economici” sono le erogazioni di denaro e le altre misure aventi un diretto valore economico, che non assumono alcun obbligo di controprestazione. I contributi economici possono essere destinati a sostenere:
- l'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati, intesa come attività svolta dagli stessi nell’arco di un anno, secondo quanto previsto nei rispettivi statuti o ordinamenti;
- specifiche e particolari attività e/o iniziative promosse e realizzate dai soggetti stessi.
Sono altresì considerati “contributi” i vantaggi economici che l’Ente attribuisce (senza erogazione diretta di denaro), quali: le tariffe a prezzi agevolati, la fruizione gratuita o agevolata di prestazioni, servizi o beni mobili ed immobili del Comune, l’accollo parziale o totale da parte del Comune di spese varie, di affitto e/o per utenze.
Non possono essere concessi contributi a partiti, associazioni, movimenti o altre aggregazioni diversamente nominate, aventi finalità politica.