Cancellazioni dall' Albo dei Presidenti di Seggio

Servizio attivo

Modalità di cancellazione dall'Albo dei presidenti di seggio elettorale

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini già iscritti all'albo dei presidenti di seggio che desiderano richiederne la cancellazione, o che si trovano in una delle condizioni di esclusione previste dalla legge (come aver superato il 75° anno di età, essere dipendenti di ministeri specifici o Comuni, o appartenere alle Forze Armate in servizio).

 

 

Descrizione

Il Presidente della Corte d'Appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo: di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge; di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo; di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva; di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960; di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

Ai sensi dell'art.23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (D.P.R. 570/1960) e dell'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati (D.P.R. 361/1957) "sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario": 

a. coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantacinquesimo anno di età*;

b. i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c. gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e. i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

f. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

f-bis. i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 42.

Per le elezioni amministrative, di cui all’art. 23 del D.P.R 570/1960, permane il limite dei settanta anni di età.

 

L'Ufficio di Presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali.

Normativa di riferimento Legge 21 marzo 1990, n. 53 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 

Come fare

La Legge 53/1990 non prevede la cancellazione dall’albo su istanza di parte. Eventuali domande pervenute a questo ufficio, da inviare nel mese di ottobre, sono comunque trasmesse alla Corte d’Appello di Brescia quale organo competente. 

La domanda con allegato il documento di identità può essere inviata

  • via posta agli uffici comunali (Comune di Castegnato, Via Trebeschi 8 - 25045 Castegnato - alla cortese attenzione Ufficio Elettorale)
  • via mail a protocollo@comunecastegnato.org

Cosa serve

Documento identificativo 

Cosa si ottiene

Determinazioni del Presidente della Corte d’Appello.

Tempi e scadenze

Le domande sono accolte entro il 31 ottobre di ogni anno. L’aggiornamento dell’albo dei Presidenti di seggio è inviato alla Corte di Appello nel mese di novembre, la quale, vagliata la documentazione comunica le proprie decisioni al Comune.

Costi

Nessun costo a carico del cittadino

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Elettorale

Castegnato, Brescia, Lombardia, 25045, Italia

Telefono: 030/2146820
Fax: +39 030/2147098
Email: anagrafe@comunecastegnato.org
Argomenti:

Pagina aggiornata il 01/10/2026

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