Il Presidente della Corte d'Appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo: di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge; di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo; di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva; di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960; di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.
Ai sensi dell'art.23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (D.P.R. 570/1960) e dell'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati (D.P.R. 361/1957) "sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario":
a. coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantacinquesimo anno di età*;
b. i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c. gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e. i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
f-bis. i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 42.
Per le elezioni amministrative, di cui all’art. 23 del D.P.R 570/1960, permane il limite dei settanta anni di età.