Le nascite avvenute sul territorio italiano devono essere registrate all'Ufficio di Stato Civile, il quale provvede a trasmettere la comunicazione al Comune di residenza dei genitori, o in caso di residenze diverse, a quello della madre.
La dichiarazione è l'adempimento che prelude alla formazione dell'atto per l'iscrizione della nascita nel registro di stato civile.
Nella dichiarazione deve essere indicato il nome scelto per il nascituro. Con la registrazione della nascita l'individuo assume la propria identità personale ed acquista la capacità di essere titolare attivo e passivo di diritti.
La dichiarazione va resa:
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita. Sarà direttamente la Direzione Ospedaliera ad inviare al comune di residenza (dei genitori o della madre) la dichiarazione di nascita per la successiva registrazione
- entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza.
Qualora la dichiarazione di nascita venga fatta dopo 10 giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato civile può accoglierla se vengono indicate le ragioni del ritardo.
Il nome da imporre al nuovo nato deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre.
Per quanto riguarda il cognome:
il figlio nato da genitori coniugati o non coniugati (di cui almeno uno è italiano) assume il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato. Gli stessi genitori inoltre possono decidere, sempre in accordo, di attribuire il cognome di uno solo di loro due: solo il cognome paterno ma anche solo il cognome materno. La scelta condivisa dunque può essere tra: doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti; solo cognome paterno; solo cognome materno.
In caso di figlio nato da genitori stranieri, per l’attribuzione del cognome si deve osservare la normativa del paese di appartenenza. Se dovessero presentarsi delle difficoltà si ricorre all’applicazione del diritto italiano.