Ogni persona maggiorenne e capace d'intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari attraverso una dichiarazione consegnata all’ufficiale di Stato Civile del comune di residenza.
A tale fine indica una persona di fiducia, denominata "fiduciario", che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace d'intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte dello stesso, avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT, o con atto successivo, che è allegato alla DAT medesima.
Le DAT possono essere redatte nella forma di:
- atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- scrittura privata che può essere consegnata personalmente dal disponente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, ovvero presso le strutture sanitarie preposte all'adempimento.
L'Ufficiale dello Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune.
All'atto della consegna viene rilasciata ricevuta.
Le DAT ricevute vengono registrate in un ordinato elenco cronologico.
A tal fine vengono accuratamente custodite e conservate, in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali. Le DAT oltre a essere conservate nell’Ufficio dello Stato Civile, salvo diversa indicazione da parte del disponente. A partire dal 01.02.2020 sono trasmesse alla Banca dati nazionale delle DAT, gestita dal Ministero della Salute e attraverso questa saranno rese disponibili, per via telematica, oltre che all’interessato e all’eventuale fiduciario, al medico curante e alle autorità sanitarie.
L'Ufficiale di Stato Civile non autentica la firma apposta in calce alla DAT, limitandosi a verificare che la stessa sia autografa.
L'Ufficiale di Stato Civile non può partecipare alla redazione della disposizione, né può fornire informazioni od avvisi in merito al contenuto, limitandosi a verificare i presupposti della consegna (cioè l'identità del disponente e la sua residenza anagrafica nel Comune) e a riceverla, come disposto dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero della Salute, con Circolare dell'8.2.2018, n. 1.
Le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.