"L'autorizzazione congiunta paesaggistica, idrogeologica, forestale consente di ottenere un unico provvedimento autorizzativo necessario per opere interventi che necessitano:
- il rilascio di autorizzazione paesaggistica semplificata o ordinaria (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 146, com. 2 e 9 e Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, art. 8, com. 1)
- il rilascio di accertamento di compatibilità paesaggistica (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167)
- il rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 43)
- il rilascio di autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 43)
- il rilascio di autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo in subdelega (Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 43)."