"Nel permesso di costruire sono sempre indicati i termini di inizio e di fine dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo, mentre la data di ultimazione dell'opera non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.
Questi termini possono essere prorogati con provvedimento motivato per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 15). La proroga può essere accordata con provvedimento motivato:
considerando la mole dell'opera da realizzare, le sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori
quando si tratta di opere pubbliche con un finanziamento previsto in più esercizi finanziari.
Se invece non è stata chiesta una proroga, una volta decorsi i termini stabiliti, il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita e quindi occorre ottenere un nuovo permesso di costruire."