"I mutamenti di destinazione d'uso di immobili che non comportano la realizzazione di opere edilizie sono soggetti preventiva comunicazione dell'interessato al Comune. I mutamenti devono però essere conformi alle previsioni urbanistiche comunali e alla normativa igienico-sanitaria (Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 52, com. 2).
Le uniche eccezioni previste sono i mutamenti di destinazione d'uso di immobili finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali (soggetti a permesso di costruire) e le limitazioni delle destinazioni d’uso dei beni culturali (Decreto legislativo 22/1/2004, n. 42, art. 20, com. 1)."