"Le imprese installatrici devono eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando materiali parimenti costruiti a regola d'arte (Decreto ministeriale 22/01/2008, n. 37, art. 6). Dopo aver effettuato le verifiche previste dalla normativa vigente comprese quelle di funzionalità dell'impianto, al termine dei lavori l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati (Decreto ministeriale 22/01/2008, n. 37, art. 7).
La dichiarazione è sottoscritta dall'impresa installatrice e comprende la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e, ove previsto, il progetto descritto dal Decreto ministeriale 22/01/2008, n. 37, art. 5.
In alternativa, per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008, questo atto è sostituito da una dichiarazione di rispondenza di un professionista abilitato o un soggetto che ricopre il ruolo di responsabile tecnico abilitato (Decreto ministeriale 22/01/2008, n. 37, art. 7, com. 6).
In caso di rifacimento o installazione di nuovi impianti deve essere trasmessa la relativa dichiarazione di conformità, collaudo o dichiarazione di rispondenza. Se i lavori sono oggetto di un int"